A seguito della diffusione dell’epidemia del Codiv-19 che ha colpito l’intero territorio nazionale, il governo con il d.l. del 17 marzo 2020, n. 18 ha adottato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto “cura Italia”), al fine di arginare nonché rallentare la diffusione del Coronavirus.
Certo è che l’adozione di provvedimenti necessari per gestire l’emergenza della pandemia, come la chiusura di aziende e di attività commerciali, ha comportato inevitabili effetti negativi sull’intero territorio nazionale rallentando, e in alcuni casi sospendendo, le attività di produzione e la circolazione di beni e servizi.
Una delle maggiori conseguenze di tali misure restrittive è quella di un possibile aumento del rischio di “inadempimento contrattuale” da parte di quelle imprese che hanno assunto obbligazioni commerciali e che, a causa della pandemia, non sono in grado di adempiere.
A tal riguardo, l’art. 91 del d.l. n. 18/2020 prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
In buona sostanza, quindi, il decreto-legge stabilisce una deroga al principio dettato dall’art. 1218 cod. civ., là dove l’inadempimento del debitore, destinatario delle misure di contenimento, sia stato cagionato da cause a lui non imputabili.
In realtà, al fine di essere esonerati da ogni ipotesi di responsabilità non basta che il debitore sia semplicemente destinatario delle misure di contenimento, ma occorre accertare che, per effetto dell’adeguamento a tali misure e nonostante l’impiego dell’ordinaria diligenza, la prestazione cui era tenuto sia divenuta impossibile.
Solo in questo caso la misura di contenimento potrà essere ritenuta legittima causa di esenzione da responsabilità.
Tuttavia, il problema dell’esonero della responsabilità da inadempimento contrattuale si pone nei confronti di tutti quei soggetti (imprese, liberi professionisti, lavoratori) che continuano a svolgere attività essenziali, il cui svolgimento non è impedito dalla legge, ma che per effetto dell’adozione di misure di contenimento non possono adempiere alle proprie obbligazioni.
In tal caso, nell’ambito del rapporto obbligatorio, occorrerà valutare anche il comportamento del creditore, il quale dovrà essere sempre e comunque improntato ai principi di correttezza e buona fede.
Se, ad esempio, il debitore in difficoltà abbia chiesto un congruo rinvio del termine per adempiere, un eventuale comportamento ostativo e poco collaborativo del creditore dovrebbe considerarsi illegittimo, in quanto contrario al canone della buona fede e correttezza.