Che cos’è il sovraindebitamento e cosa si intende per “falcidibilità” dell’IVA?
Il sovraindebitamento, un fenomeno in crescita non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, è caratterizzato da una situazione in cui il c.d. “sovraindebitato”, per motivazioni di qualsiasi natura, non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di patrimonio prontamente liquidabile per onorare il debito scaduto.
La legge n. 3/2012 (detta legge “Salva Suicidi”) prevede tre soluzioni possibili a questa situazione:
- Piano Del Consumatore: in questo caso sarà il giudice a decidere se il debitore è meritevole e se la proposta va accettata o rifiutata.
- Accordo del Debitore: la proposta viene sottoposta al voto dei creditori che la dovranno votare. Sarà considerata positiva se almeno il 60% del credito accetterà la proposta anche attraverso il silenzio assenso.
- Liquidazione del patrimonio: prevedendo la completa vendita dei beni del debitore, viene verificato dal Giudice se esistono i presupposti per accedere. Dopo quattro anni andrà richiesta l’esdebitazione con un procedimento ad hoc.
L’art 7 della legge regolava tuttavia le procedure di soluzione delle crisi da sovraindebitamento escludendo espressamente la possibilità di falcidiare l’IVA, prevedendo soltanto l’eventualità di dilazionarne il pagamento.
Infatti per tale imposta, così come vale anche per gli altri tributi previsti dall’Unione Europea, il piano di composizione, al massimo, “può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.
Cosa è cambiato?
Il Tribunale di Pistoia, con una sentenza del 26 aprile 2017, seguito dal Tribunale di Torino, con la sentenza del 07 agosto 2017, hanno stabilito che anche l’IVA possa essere corrisposta in modo parziale. In altri termini, anche l’IVA sarebbe da considerare come falcidiabile nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotta dalla Legge n. 3/2012.
Si tratta di una novità di rilievo conseguente alla nota sentenza del 7 aprile 2016, con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato la falcidibilità dell’IVA con riferimento alle procedure di concordato preventivo.
Principio, quello della Corte di Giustizia, fatto proprio anche dal legislatore nazionale che ha riformato l’art. 182-ter della Legge fallimentare introducendo la possibilità di proporre il parziale pagamento di qualsiasi tributo amministrato dalle agenzie fiscali, quindi anche dell’Iva.
Per superare il divieto di legge le predette sentenze richiamano il principio della supremazia del diritto comunitario su quello nazionale che quindi viene disapplicato.
Quali le conseguenze?
Si tratta di un’interessante decisione di merito che apre nuovi orizzonti per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Se tale orientamento si consolidasse nella nostra giurisprudenza, infatti, anche per l’imprenditore non fallibile vi sarebbe la possibilità (già prevista per quello fallibile) di pagare l’IVA in misura non integrale, sempre a condizione che l’importo offerto sia superiore a quello che potrebbe essere ricavato liquidando il patrimonio del debitore.
In molti casi, il debitore non pienamente consapevole delle proprie possibilità ottiene risultati molto inferiori di quelli che potrebbe ottenere se ben consigliato ed assistito.
Affidarsi ad uno studio affermato e composto da professionisti competenti e qualificati in grado di analizzare la situazione e le possibili procedure di risoluzione del debito è il primo passo per risolvere efficacemente il problema.
Lo Studio Legale Scarantino è specializzato nell’ambito del diritto fallimentare e si occupa delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile, anche se consumatore, ai sensi della legge n. 3/2012.
Per maggiori informazioni e una consulenza qualificata è possibile scrivere a segreteria@studiolegalescarantino.it o contattare lo studio al numero 0645668180.